L’associazione è stata costituita nell’attuale forma di o.n.l.u.s.(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) il 9/10/2000 presso il Notaio Mignone di Lucca(Repertorio n. 8693 Fascicolo n. 1812)
Estratto dello Statuto:
.....La cultura buddhista, con i suoi valori di tolleranza e non violenza profondamente radicati nella popolazione, è un patrimonio dell’intera umanità.
In particolare, la storia recente del Tibet invaso costituisce l’esempio concreto di un popolo che rifiuta la violenza come arma di lotta per far riconoscere i propri diritti.
L’associazione si propone di salvaguardare e preservare i valori etici e sociali del popolo tibetano e degli altri paesi buddhisti che hanno subito invasioni o repressioni culturali e religiose attraverso il sostegno materiale, morale, culturale e religioso alla popolazione....
Statuto completo
Art.1) Per ispirazione di Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoce è costituita l’Associazione “YESHE NORBU APPELLO PER IL TIBET Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve denominabile anche “ YESHE NORBU APPELLO PER IL TIBET ONLUS “, con sede in Pomaia, comune di Santa Luce ( PI ), Via Poggiberna n.9.
Art.2) Yeshe Norbu si pone sotto l’autorità spirituale di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace 1989, e trae origine ed ispirazione per tutte le sue attività dagli insegnamenti di Lama Tzong Khapa, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rimpoche, insigni maestri del Buddhismo Tibetano.
Tali insegnamenti sono il fondamento morale di numerosi centri di studio e di assistenza attivi in tutto il mondo, il cui insieme costituisce la Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, di cui Yeshe Norbu si considera parte integrante.
La cultura buddhista, con i suoi valori di tolleranza e non violenza profondamente radicati nella popolazione, è un patrimonio dell’intera umanità.
In particolare, la storia recente del Tibet invaso costituisce l’esempio concreto di un popolo che rifiuta la violenza come arma di lotta per far riconoscere i propri diritti.
L’associazione si propone di salvaguardare e preservare i valori etici e sociali del popolo tibetano e degli altri paesi buddhisti che hanno subito invasioni o repressioni culturali e religiose, attraverso il sostegno materiale, morale, culturale e religioso alla popolazione.
Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti civili.
Art. 3) ATTIVITA’
L’Associazione potrà:
- gestire un programma di “adozioni a distanza”;
- partecipare o gestire progetti di carattere comunitario in loco: scuole, consultori, programmi igienico-sanitari ecc.;
- contribuire alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio culturale e artistico dei paesi buddhisti;
- sviluppare iniziative di commercio equo e solidale;
- promuovere la collaborazione con altri Enti umanitari, culturali o religiosi , nonché iniziative a favore della pace, della libertà di culto, dei diritti umani e dell’ambiente;
- contribuire allo sviluppo di metodi pedagogici che favoriscano l’equilibrio interiore degli individui e l’affermarsi di una cultura di solidarietà.
L’Associazione potrà proporsi come Ente presso cui espletare il servizio civile per obiettore di coscienza.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie alle attività statutarie in quanto integrative delle medesime.
ART.4) PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di persone o Enti pubblici e privati;
- l'avanzo di esercizio, cioè quanto residua dalle rendite derivanti da tali beni, detratte le spese e le elargizioni;
- il fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e da quelli effettuati dai successivi aderenti nell’importo fissato dal Consiglio Direttivo.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo a rimborso di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.
L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio o con parte del patrimonio medesimo, dato che il suo obiettivo non è quello di incrementarlo indefinitivamente, ma di utilizzarlo nella maniera più idonea per la realizzazione degli scopi statutari.
L’associazione potrà compiere, nei limiti della legge, tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, creditizie e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi statutari o comunque a questi connessi; potrà assumere interessenze o partecipazioni, nei limiti di legge, in imprese o società, anche cooperative, che svolgono attività integrative dello scopo statutario o che sono comunque strumentalmente utili al suo raggiungimento.
ART.5) SOCI
Sono soci della associazione coloro che la costituiscono e coloro che vi aderiscono in seguito.
L’adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione alla associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nella assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ciascun socio in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che la associazione si propone e l’impegno a collaborare alle attività e ad approvare e osservare lo statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro detto termine, essa si intende respinta.
Il diniego espresso non necessita di motivazione.
Chiunque aderisca all’associazione può recedere da essa in qualsiasi momento ed il recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Se è motivata una giusta causa il recesso ha effetto immediato.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, ogni associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
ART.6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) il Direttore Spirituale
2) l’Assemblea degli aderenti all’Associazione
3) il Consiglio Direttivo
4) il Presidente e il Vicepresidente
5) il Collegio dei Revisori dei Conti ( se istituito ).
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
ART. 7) DIRETTORE SPIRITUALE
Il Direttore Spirituale è organo consultivo di riferimento delle linee generali di azione della associazione ed è il garante per tutte le questioni di carattere etico ed umanitario e della coerenza tra il programma spirituale della associazione e le fonti da cui deriva.
Dirime in via amichevole le eventuali divergenze nel Consiglio Direttivo e tra gli associati.
Sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, anche per le cariche all’interno del Consiglio medesimo, deve obbligatoriamente essere richiesto il parere del Direttore Spirituale.
Attualmente il Direttore Spirituale è Lama Zopa Rinpoche, egli designerà per iscritto il suo successore.
In mancanza di ciò, il Direttore Spirituale verrà designato da sua Santità il Dalai Lama; se ciò non fosse possibile, sarà designato dal detentore del lignaggio spirituale di Lama Tsong Khapa.
ART. 8) ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti alla associazione ed è l’organo sovrano dell’associazio- ne stessa.
L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ( entro il 31 Marzo ) e del bilancio preventivo ( entro il 30 ottobre ).
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività della associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno il venti per cento degli aderenti o da almeno la maggioranza dei consiglieri. Salvo motivi eccezionali l’assemblea è convocata presso la sede della associazione.
L’assemblea è convocata mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza di avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni aderente alla associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta conferita ad altro associato, che non sia amministratore o revisore o dipendente della associazione. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dello statuto della associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza di 3/4 dei presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, in mancanza da altro membro del consiglio direttivo designato dai presenti opppure da qualsiasi altro associato.
ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è retta con pieni poteri da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri scelti dall’assemblea degli associati sentito il Direttore Spirituale.
I Consiglieri devono mantenere una condotta coerente con i principi etici del Buddismo sia nell’esercizio delle loro funzioni che nella loro vita privata; durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
In caso di impedimento non temporaneo , decesso o dimissioni, i membri mancanti verranno cooptati dall’assemblea sentito il Direttore Spirituale e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:
a) adottare ogni deliberazione necessaria per attuare i fini istituzionali. A tal fine il Consiglio Direttivo ha la gestione della associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
b) provvedere alla costituzione di commissioni per l’attuazione di particolari iniziative, qualora ne ravvisi la necessità.
c ) provvedere alla ammissione all’associazione di nuovi aderenti.
Il Consiglio, in via straordinaria, può deliberare i cambiamenti allo Statuto necessari a recepire eventuali modifiche richieste dalle Autorità competenti per il riconoscimento.
Ogni altra modifica statutaria dovrà essere approvata dall’assemblea con una maggioranza di 3/4 dei presenti e non potrà mai essere in contrasto con lo spirito degli articoli 2), 7) e 17) del presente statuto.
Questa stessa clausola non è modificabile.
ART.10) RIUNIONI
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione da parte del Presidente o richiesta di uno dei suoi membri, e comunque almeno due volte all’anno.
Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno e verranno comunicate per iscritto con quindici giorni di anticipo; in caso di urgenza potranno essere comunicate tramite telefono, telefax o per via telematica con tre giorni di anticipo.
ART.11) VOTAZIONI
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 12) VERBALI
I Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano e dal Segretario, che viene nominato di volta in volta dal Consiglio stesso, il quale provvederà a determinarne i compiti.
ART. 13) PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dalla assemblea sentito il Direttore Spirituale tra i membri del Consiglio Direttivo. Alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, esponendo le materie da trattare.;
- firma gli atti e quanto occorra per esplicare gli affari deliberati;
- assicura il buon andamento amministrativo della associazione;
- predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare ai Revisori, se nominati, e al Consiglio;
- nel rispetto delle leggi vigenti, assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori, verificando che il loro lavoro sia svolto in maniera valida e accurata;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne propone al Consiglio la riforma qualora fosse necessario;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità;
- chiede alle Autorità di vigilanza le autorizzazioni necessarie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci con pieni poteri, compresa la rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi e in giudizio, il Vicepresidente, la cui firma basterà a far fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
ART.14) COLLEGIO DEI REVISORI
Se è nominato per deliberazione dell’assemblea, il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti o riconfermati ogni tre anni dalla assemblea.
I Revisori hanno il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni relative al patrimonio, esprimono il proprio parere sulla accettazione delle donazioni, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, compiono verifiche di cassa e tutti gli atti previsti dall’Art. 2403 del C.C.
ART.15) BILANCIO
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione, un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede della associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART. 16) AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione pr la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
ART. 17) SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Preferibilmente, ove non vi sia contrasto con la regola inderogabile di cui al comma 1 del presente articolo, il patrimonio sarà devoluto, nell’ordine:
- ad uno o più enti appartenenti alla Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition Inc.
- a uno o più Enti aventi finalità simili o connesse;
- all’U.B.I.- Unione Buddhista italiana - con sede in Roma e riconosciuta con DPR in data 3 Gennaio 1991.
ART. 18 RINVIO
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla legge e alle regole del Buddhismo Mahayana.
In deroga alle norme statutarie il primo Consiglio Direttivo per il primo triennio è composto di tre membri e costituito da Zanati Francesca, Presidente, e Mascia Vincenza Rosa, Vicepresidente, Stordi Massimo, consigliere.
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2001.
Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.460/1997.
Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e confermano.
Consta quest’atto di quattro fogli da me scritti con mezzi elettronici ed in parte di mano per quindici pagine.
F.to Zanati Francesca - Vincenza Rosa Mascia - Massimo Stordi - Aldo Mignone notaio (L.S)